Allegato Commissione tecnicaParte TERZA

Art. 5

In vigore dal 18 dic 1960
Riuscito vano il tentativo, la Commissione paritetica dovrà sentite le parti ed eseguiti - d'accordo con l'azienda - quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato maggioranza o all'unanimità. La Commissione dovrà comunicare copia autentica del verbale alle Associazioni competenti, nonché alle parti interessate nella controversia e da dette Associazioni rappresentate: e ciò a mezzo di lettera raccomandata. Dopo tale notifica le parti potranno adire le vie giudiziarie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-act-5

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