Allegato Commissione tecnicaParte TERZA

Art. 4

In vigore dal 18 dic 1960
L'Ispettorato del lavoro comunicherà la data di convocazione e la sede sia ai membri della Commissione, sia alle rispettive Associazioni indicando il nominativo del funzionario designato a fungere da Presidente. La Commissione dovrà esperire un tentativo di amichevole componimento. Se il componimento riesce, se ne l'orma verbale, sottoscritto dai membri della Commissione e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non è impugnabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-act-4

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