Allegato Commissione tecnica›Parte TERZA
Art. 4
In vigore dal 18 dic 1960
L'Ispettorato del lavoro comunicherà la data di convocazione e la sede sia ai membri della Commissione, sia alle rispettive Associazioni indicando il nominativo del funzionario designato a fungere da Presidente. La Commissione dovrà esperire un tentativo di amichevole componimento.
Se il componimento riesce, se ne l'orma verbale, sottoscritto dai membri della Commissione e dalle parti.
Esso ha valore definitivo e non è impugnabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-act-4