CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte III›Parte TERZA
Art. 40
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 18 dic 1960
In caso di morte dell'impiegato il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, al parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, l'indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso.
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
L'indennità predetta sarà liquidata secondo le disposizioni del decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 708 con una, indennità minima convenzionale di anni dieci nel caso che il defunto ne avesse una inferiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-40