CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIIParte TERZA

Art. 37

INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO

In vigore dal 18 dic 1960
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui al precedente articolo deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-37-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo