Art. 39 · INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
CCNL addetti all'industria della torcitura della seta del rayon ed affini Parte IIIParte TERZA

Art. 39

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INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 18 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verrà corrisposta all'impiegato la indennità di cui all' nelle aliquote percentuali seguenti: 100% agli uomini che abbiano compiuto 55 anni di età; alle donne che abbiano compiuto 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata, accettazione di trasferimento, nei termini e con le modalità di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternità, ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalità degli dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotto presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi; 85% ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; 50% ai dimissionari che non abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1418#art-caa-39-2