CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 39

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 11 dic 1960
; . INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell' del presente contratto, al lavoratore compete per ogni anno di anzianità maturata nella categoria intermedia una indennità pari a 23/30 della retribuzione globale mensile come in appresso specificata. La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione globale mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto ivi compresa l'indennità di contingenza. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione globale mensile oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. L'indennità di anzianità relativa al periodo in cui il lavoratore è appartenuto alla, categoria operaia sarà liquidata, in base alle disposizioni tutte previste dalla regolamentazione degli operai vigente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro calcolata sull'ultima retribuzione globale mensile percepita come intermedio. Chiarimento a verbale. Agli intermedi in servizio al 30 giugno 1949 che si trovano ancora oggi alle dipendenze dell'azienda, i quali, precedentemente all'applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, già svolgevano mansioni proprie della categoria di nuova istituzione e per i quali, all'atto del conferimento della qualifica di intermedio, non fu risolto il rapporto di lavoro, l'anzianità per il servizio precedentemente prestato nelle stesse mansioni è riconosciuta agli effetti del presente articolo fino a risalire come massimo al 1 gennaio 1945, e l'indennità di cui al quinto comma sarà integrata, limitatamente al periodo in cui tali mansioni furono effettivamente svolte, nelle seguenti misure: per anzianità maturata dal 1° al 4° anno incluso, tre giornate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operaio; per ogni anno di anzianità successivo al 4° e fino al 15° incluso, quattro giornate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operaio; per ogni anno di anzianità successivo al 15°, cinque giornate di retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio compiuto come operai calcolato in base alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore quale intermedio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Per gli intermedi nei confronti dei quali, precedentemente alla data del 31 dicembre 1947 le aziende precedettero alla liquidazione dell'anzianità come operaio in coincidenza col passaggio alla nuova categoria, restano ferme agli effetti del presente articolo, le disposizioni contenute nell'accordo 30 luglio 1919, il cui testo viene riportato in appendice al presente contratto. (Vedi allegato 1).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo