CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 42
TRAPASSO - TRASFORMAZIONE CESSAZIONE O FALLIMENTO DI AZIENDA
In vigore dal 11 dic 1960
TRAPASSO - TRASFORMAZIONE
CESSAZIONE O FALLIMENTO DI AZIENDA
Il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non risolvono il rapporto di lavoro e il lavoratore conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato.
In caso di fallimento seguito da licenziamento e in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto, oltre al normale preavviso, all'indennità di licenziamento e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-42