Art. 42 · TRAPASSO - TRASFORMAZIONE CESSAZIONE O FALLIMENTO DI AZIENDA
CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 42

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TRAPASSO - TRASFORMAZIONE CESSAZIONE O FALLIMENTO DI AZIENDA

In vigore dal 11 dic 1960
TRAPASSO - TRASFORMAZIONE CESSAZIONE O FALLIMENTO DI AZIENDA Il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, non risolvono il rapporto di lavoro e il lavoratore conserva integralmente i suoi diritti nei confronti della nuova gestione per il servizio precedentemente prestato. In caso di fallimento seguito da licenziamento e in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto, oltre al normale preavviso, all'indennità di licenziamento e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-42