CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 41
CASO DI MORTE DEL LAVORATORE
In vigore dal 11 dic 1960
In caso di morte del lavoratore, l'indennità di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso, saranno corrisposte al coniuge, ai figli e, se viventi a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.
In mancanza delle persone sopra indicate, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
A puro titolo di liberalità, in caso di morte del lavoratore, agli eredi sarà concesso, quale rimborso alle spese funerarie, un sussidio la cui misura sarà fissata ad esclusivo giudizio dell'azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-41