CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 44
TRASFERIMENTI IN ALTRA AZIENDA
In vigore dal 11 dic 1960
Nel caso che venga disposto dal datore di lavoro il trasferimento del lavoratore in altra azienda, è in facoltà del lavoratore stesso o di ritirare la liquidazione dell'indennità di licenziamento spettantegli fino alla data del trasferimento oppure di richiedere il riconoscimento, a tutti gli effetti contrattuali, da parte della azienda in cui è trasferito, dell'anzianità maturata nell'azienda di provenienza nonché il mantenimento del trattamento in questa ultima goduto.
Nel case in cui il lavoratore non dovesse accettare il trasferimento disposto dall'azienda, avrà diritto, anche se dimissionario al trattamento di quiescenza comprensivo dell'indennità di preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-44