CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 36

DOVERI DEL LAVORATORE

In vigore dal 11 dic 1960
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare: a) rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo di presenza; b) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell'azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori; c) conservare assoluta segretezza dai procedimenti di produzione, sugli interessi dell'azienda e non trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue mansioni, nè svolgere attività contraria all'azienda medesima; d) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, atti che potrebbero procurargli lucro e comunque possono sviare la sua, attività che deve essere interamente dedicata all'azienda; e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati. Salvo autorizzazione dell'azienda, gli è vietato inoltre di valersi, anche fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione per svolgere a fine di lucro attività che siano in relazione con gli interessi dell'azienda e ricevere a tale effetto compensi e regali sotto qualsiasi forma.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-36

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