CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 36
114 / 173DOVERI DEL LAVORATORE
In vigore dal 11 dic 1960
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo di presenza;
b) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell'azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
c) conservare assoluta segretezza dai procedimenti di produzione, sugli interessi dell'azienda e non trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue mansioni, nè svolgere attività contraria all'azienda medesima;
d) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, atti che potrebbero procurargli lucro e comunque possono sviare la sua, attività che deve essere interamente dedicata all'azienda;
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.
Salvo autorizzazione dell'azienda, gli è vietato inoltre di valersi, anche fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione per svolgere a fine di lucro attività che siano in relazione con gli interessi dell'azienda e ricevere a tale effetto compensi e regali sotto qualsiasi forma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-36