CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 32

ALLOGGIO E VESTIARIO

In vigore dal 11 dic 1960
Nei casi di concessione dell'alloggio da parte della azienda, la concessione stessi verrà effettuata contro pagamento di un limitato canone di affitto, il cui importo è in facoltà dell'azienda di trattenere sul trattamento economico mensile del lavoratore. Le spese relative ai servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione, ecc.) saranno a carico del lavoratore. La concessione (dell'alloggio avrà termine in ogni caso, senza che sia all'uopo necessaria formale disdetta, allo atto della cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore ad in caso di licenziamento che non sia dovuto a provvedimento disciplina ai sensi dell', sarà concesso un termine improrogabile di mesi tre per il rilascio dei locali. Tale termine decorre dalla data di risoluzione del rapporto. Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità, di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati e il perimetro o del più vicino centro abitato disti oltre 3 chilometri, l'azienda, che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo. Qualora, l'azienda prescriva ai propri lavoratori l'uso in servizio di determinati indumenti - quali camici, grembiuli, ecc. - essa provvederà gratuitamente alla relativa fornitura. La rinnovazione di tali indumenti sarà preventivamente regolata dall'azienda ed è fatto obbligo ai lavoriatori di porre la massima cura nel conservarli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-32

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