CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 33
IGIENE SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI
In vigore dal 11 dic 1960
Per l'igiene sui lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservarle.
In particolare, per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l'approvvigionamento negli stabilimenti di acqua potabile, l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi si fa riferimento agli, del regolamento generale per l'igiene del lavoro, il testo e i quali viene riportato in appendice al presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-33