CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 37

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 11 dic 1960
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione di fatto; d) sospensione dal lavoro, o dal trattamento economico e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni; e) licenziamento senza indennità e senza preavviso. La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c). Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego, salve restando le procedure in atto. Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso il lavoratore. L'importo delle multe sarà devoluto a istituzioni assistenziali che svolgono attività in favore del personale dell'azienda. Indipendentemente dall'applicazione dei provvedimenti di cui sopra, in caso di danneggiamenti volontari, il lavoratore sarà ritenuto al risarcimento dei danni arrecati. In caso di danneggiamenti per colpa grave, il lavoratore potrà essere tenuto al risarcimento del danno fino a concorrenza di 15 giorni di retribuzione di fatto e l'importo da risarcire, qualora non sia intervenuto licenziamento, sarà rateizzato in modo che la trattenuta mensile non superi il 10% della retribuzione di fatto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-37

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