CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale

Art. 38

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

In vigore dal 11 dic 1960
Il contratto di lavoro non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, vengono stabiliti come segue, a seconda dell'anzianità e dei gradi di appartenenza nella categoria: lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, abbiano raggiunto anzianità di servizio: - fino a 5 anni: mesi 1 se intermedi di 1° grado; mezzo mese se intermedi di 2° grado; - da oltre 5 fino a 10 anni: mesi 1 e mezzo se di 1° grado; mesi 1 se di 2° grado; - da oltre 10 fino a 15 anni: mesi 2 se di 1° grado; mesi 1 e mezzo se di 2° grado; - oltre i 15 anni: mesi 2 e mezzo se di 1° grado; mesi 2 se di 2° grado. In caso di dimissioni, i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini di notifica del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, dovrà corrispondere all'altra per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto come indicata all'. Il datore di lavoro ha il diritto di ritenere su quanto da lui dovuto al lavoratore, per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato, un importo corrispondente alla retribuzione globale di fatto. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di licenziamento. È in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto. Durante il compimento del preavviso, il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto. Per il calcolo dell'anzianità pregressa, agli effetti del presente articolo, si fa riferimento a quanto stabilito dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-38

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