Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale

Art. 6

In vigore dal 11 dic 1960
Agli operai lavoranti a cottimo non compete l'indennità di cui al presente accordo. Resta peraltro convenuto che al cottimista di normale capacità e laboriosità, verrà garantito un guadagno minimo orario non inferiore all'ammontare della paga base più l'indennità di cui sopra aumentati del 7%. Resta chiarito che le tariffe di cottimo in atto non dovranno essere variate, se già garantiscono all'operaio di normale capacità e laboriosità un utile del 7% oltre la paga base e l'indennità speciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-aal-6

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