Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale

Art. 1

In vigore dal 11 dic 1960
ALLEGATO 1 ACCORDO 30 LUGLIO 1958 PER LA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITÀ SPECIALE AGLI OPERAI DEGLI STABILIMENTI ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, DELL'AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO (Omissis) Il seguente accordo riguarda esclusivamente le categorie degli operai lavoranti negli stabilimenti esercenti la produzione del cemento, dell'amianto-cemento, e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso. Per gli operai addetti alle miniere e agli stabilimenti della zona del Monferrato si fa riferimento all'accordo 27 maggio 1950 tra l'Unione Industriali di Alessandria e le contrapposte Organizzazioni dei lavoratori cementieri, che precisa anche a quali aziende l'accordo stesso è applicabile (V. allegato 2). Il presente accordo è stato raggiunto nello spirito di favorire l'incremento della produzione nell'industria del cemento e dell'amianto-cemento, nell'intesa di conseguire il miglior rendimento delle maestranze ai fini di cui sopra e con l'impegno dei lavoratori di non presentare ulteriori richieste di premi di produzione e simili per tutta la durata del contratto nazionale. . Agli operai di cui innanzi è fatto cenno, verrà, corrisposta una indennità speciale mensile nella misura sotto indicata per le ore comprese fra le 180 e le 200 mensili. ===================================================================== | | | Manovali | Manovali Zona |Specializzati|Qualificati|specializzati | comuni ===================================================================== I..... | 6.795 | 6.068 | 5.764 | 5.400 --------------------------------------------------------------------- II..... | 6.537 | 5.825 | 5.535 | 5.201 --------------------------------------------------------------------- III.....| 6.306 | 5.640 | 5.348 | 5.000 --------------------------------------------------------------------- IV..... | 6.162 | 5.526 | 5.220 | 4.915 Qualora le ore lavorate nel mese siano inferiori a 180, l'importo mensile dell'indennità sarà diminuito di 1/180 per ogni ora lavorata in meno delle 180. Se le ore lavorate siano superiori alle 200 l'importo mensile dell'indennità sarà aumentato di 1/200 per ogni ora lavorata oltre le 200. Per le donne, i minori e gli apprendisti, la misura della indennità di cui sopra sarà ridotta secondo le disposizioni contenute negli accordi interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946 per i minimi di paga, base. Il pagamento dell'indennità sarà effettuato mensilmente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-aal-1

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