Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale

Art. 2

In vigore dal 11 dic 1960
Con la concessione di cui al precedente articolo, la parte operaia prende impegno di non avanzare, nè in sede di categoria, nè in sede aziendale, fino alla scadenza del contratto nazionale di lavoro in vigore e cioè quello stipulato il 30 luglio 1958, richieste di nuove istituzioni o di concessioni o rinnovazioni di indennità, sovvenzioni, premi e simili che comunque implichino aggravi economici per le aziende. Sarà naturalmente data applicazione a quelle disposizioni di carattere generale che fossero previste da eventuali accordi interconfederali e da norme di legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-aal-2

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