Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale

Art. 4

In vigore dal 11 dic 1960
Per gli operai di stabilimenti con forni verticali, la indennità di cui all' del presente accordo, sarà ridotta di un terzo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-aal-4

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