Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale

Art. 5

In vigore dal 11 dic 1960
Nel caso di particolari situazioni di disagio che dovessero verificarsi in alcuni stabilimenti (come quelli già segnalati di Palermo e Molfetta) resta convenuto che le situazioni stesse verranno esaminate su richiesta delle aziende, dalle Associazioni sindacali locali al fine di portare adeguati temperamenti nella corresponsione della indennità in questione. In caso di mancato accordo, la vertenza sarà devoluta alle competenti Associazioni nazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-aal-5

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