Allegato 1 Accordo 30 luglio 1958 per la correspensione della indennita' speciale

Art. 3

In vigore dal 11 dic 1960
L'indennità, speciale di cui all' del presente accordo, non si cumula e si intende assorbire, fino a concorrenza, tutte le concessioni che a titolo di premio di produzione, fisso o variabile, o sotto altra forma di incentivo, siano già in atto o fossero in avvenire introdotte presso singole aziende o gruppi di aziende.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-aal-3

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