Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione

Art. 2

In vigore dal 11 dic 1960
L'aumento della produzione, oltre il minimo di produzione base stabilito dall', sarà retribuito nella seguente misura: per aumento dall'1 al 10% nel rapporto 1: 1; per aumento dal 10 al 20% nel rapporto di 1: 1,50. Il trattamento di cui al presente articolo si applica agli operai di cui all' mentre non si applica agli operai degli stabilimenti e agli operai esterni di miniera non compresi nell'ultimo comma dell'. Per chiarimento si riporta il prospetto relativo al premio di produzione spettante all'operaio specializzato al raggiungimento dei superi di cui sopra rispettivamente per 180, 190 e 200 ore. Per aumento del 10% sul minimo di produzione base: Parte di provvedimento in formato grafico Per aumento del 20% sul minimo di produzione base: Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-aam-2

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