Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione
Art. 7
In vigore dal 11 dic 1960
Qualora, in seguito a provvedimenti legislativi o ad accordi interconfederali, l'orario normale contrattuale venisse ridotto, si conviene sin d'ora, che, per quanto riguarda l'indennità speciale, essa verrà corrisposta secondo gli accordi tra le Associazioni Nazionali di categoria, mentre per quanto riguarda le integrazioni convenute con il presente accordo per il Monferrato, le parti firmatarie si incontreranno per ridurne relativamente l'ammontare mensile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-aam-7