CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 2
ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE
In vigore dal 11 dic 1960
Per l'assunzione al lavoro e il lavoro delle donne valgono le disposizioni di legge.
Comunque, è fatto divieto di far lavorare di notte le donne di qualunque età, salve le eccezioni e le deroghe di legge.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro femminili nei giorni festivi.
Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sarà corrisposto il minimo tabellare previsto per l'uomo.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-2