CCNL 24 ottobre 1958 per appartenenti alla categoria speciale
Art. 6
CAMBIAMENTO DI MANSIONI
In vigore dal 11 dic 1960
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni inerenti a grado diverso nella medesima categoria intermedia, purchè ciò non comporti peggioramento del suo trattamento economico nè mutamento sostanziale della sua posizione.
Nel caso di assegnazione a mansioni inerenti al grado inferiore della stessa categoria intermedia, ove l'assegnazione stessa si prolunghi oltre il periodo di due settimane, il lavoratore avrà diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con la corresponsione del trattamento di licenziamento in esso compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Al lavoratore che sia chiamato a compiere mansioni pertinenti al grado superiore della stessa categoria, intermedia, dopo che sia trascorso un periodo di quindici giorni e con effetto dall'inizio dello svolgimento di dette mansioni, sarà corrisposta, in aggiunta alla sua retribuzione di fatto una indennità pari alla differenza fra i minimi tabellari dei due gradi.
Trascorso un periodo continuativo di tre mesi nell'effettivo disimpegno di mansioni del grado superiore, avverrà senz'altro, a tutti gli effetti, il passaggio al grado superiore, salvo che si tratti di sostituzione di lavoratore assente per permesso o missione, malattia, infortunio, chiamata di leva o richiamo alle armi, aspettativa, gravidanza o puerperio nel qual caso il periodo suddetto sarà elevato a 12 mesi. In caso di passaggio definitivo al grado superiore, l'indennità temporanea di cui al terzo comma del presente articolo verrà a cessare e al lavoratore sarà attribuito il minimo di retribuzione stabilito per il grado superiore, conservando l'importo in cifra degli aumenti periodici eventualmente maturati nel grado di provenienza.
Nel caso di passaggio definitivo al grado superiore avvenuto non per sostituzione di lavoratore assente per permesso o missione, malattia, infortunio, chiamata di leva o richiamo alle armi, aspettativa, gravidanza o puerperio il riporto in cifra degli aumenti periodici maturati nel grado di provenienza sarà retrodatato al giorno della effettiva assunzione nelle nuove mansioni.
La frazione del biennio di anzianità in corso al momento del passaggio di grado, sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nel grado superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-cop-6