Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione
Art. 6
In vigore dal 11 dic 1960
La liquidazione di quanto dovuto per effetto degli articoli del presente accordo sarà fatta per ogni ora effettiva di lavoro eseguita dai singoli operai nel mese.
Il pagamento del premio complessivo spettante nel mese, verrà effettuato entro la prima decade del mese successivo.
Il trattamento previsto dal presente accordo non fa parte della retribuzione e pertanto non va computato ad alcun effetto contrattuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-aam-6