Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione
Art. 4
OPERAI LAVORANTI ALL'ESTERNO DELLE MINIERE E NEGLI STABILIMENTI
In vigore dal 11 dic 1960
OPERAI LAVORANTI ALL'ESTERNO DELLE MINIERE
E NEGLI STABILIMENTI
Agli operai lavoranti all'esterno delle miniere (esclusi quelli compresi nell'ultimo comma dell') e agli operai lavoranti entro e fuori stabilimento (compresi quelli delle draghe, ghiaia, parco trasbordo, ecc.) l'indennità speciale di cui all'accordo nazionale, al quale si fa riferimento, viene integrata in cifra fino a:
L. 4.200 complessive mensili per gli operai esterni di miniera;
L. 3.100 complessive mensili per gli operai addetti agli stabilimenti (compresi quelli delle draghe, ghiaia, parco trasbordo, ecc.).
Tale integrazione è regolata dalle norme previste dall'accordo nazionale per l'indennità speciale ed è assorbita fino a concorrenza nel solo caso di aumento della indennità speciale stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-aam-4