Allegato 2 Accordo 27 maggio 1950 per un premio ad incentivo sulla produzione

Art. 1

OPERAI INTERNI DI MINIERA

In vigore dal 11 dic 1960
Allegato 2 ACCORDO 27 MAGGIO 1950 CHE STABILISCE UN PREMIO AD INCENTIVO SULLA PRODUZIONE DEL CEMENTO, AMIANTO-CEMENTO E LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE E GESSO PER LA ZONA DEL MONFERRATO (Omissis) . OPERAI INTERNI DI MINIERA Il minimo di produzione per ciascuna miniera, di cui al disdettato accordo 20 agosto 1948, concordato aziendalmente fra Commissione interna e Direzione, ragguagliate allo stesso numero di operai e di ore lavorate, ed a parità di condizioni dei lavori, si intende aumentato dal 10 al 12%. Qualora per cause non dipendenti dal lavoratore, una aliquota di operai venisse trasferita dalla o alla produzione, il minimo verrà ragguagliato al nuovo numero di operai addetti alla produzione. Ferma restando la produzione minima di cui sopra, agli operai addetti all'interno delle miniere verranno corrisposti i seguenti compensi: a) indennità speciale di cui all'accordo fra le Associazioni Nazionali di categoria, regolata dalle norme per essa previste dall'accordo stesso al quale si fa riferimento, e che per la zona del Monferrato corrisponde mensilmente a: L. 2.445 per l'operaio specializzato; L. 2.205 per l'operaio qualificato; L. 2.080 per il manovale specializzato; per un orario di lavoro compreso fra le 160 e le 200 ore mensili; b) integrazione di: L. 1.845 mensili per l'operaio specializzato; L. 2.052 mensili per l'operaio qualificato; L. 2.160 mensili per il manovale specializzato; tale integrazione si intende ragguagliata ad un orario mensile di 180 ore di lavoro. Il prospetto derivante dall'applicazione dei punti a) e b) per 180 e 200 ore è il seguente: Parte di provvedimento in formato grafico Gli operai esterni di miniera addetti agli argani, ai montacarichi e ai vagonieri addetti al carreggio della marina dalla bocca di pozzo al silos ed al tram industriale sono equiparati, agli effetti del trattamento di cui sopra, agli operai interni di miniera. Chiarimento a verbale. Si precisa che al raggiungimento della percentuale di aumento del 10% sui minimi stabiliti in applicazione dell' dell'accordo 20 agosto 1948, verrà corrisposto il trattamento previsto dal presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1378#art-aam-1

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