CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte VParte V

Art. 3

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

In vigore dal 14 dic 1960
OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA È da considerarsi lavoro discontinuo lo svolgimento di mansioni non aventi carattere di continuità. Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla tabella indicata dalla legge 15 marzo 1923 n. 692. Tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'Industria si conviene che agli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia venga corrisposta la paga base oraria minima contrattuale della categoria di appartenenza degli operai moltiplicata per 8, 9 e 10 a seconda degli orari effettivamente prestati di 8, 9 e 10 ore giornaliere. Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero allungati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro dell'operaio addettovi rientro nelle limitazioni di legge previste in otto ore giornaliere o 48 settimanali di cui all' del presente contratto. Agli effetti della contingenza sarà riconosciuta la corresponsione della intera quota giornaliera per le prime otto ore di prestazione e di mezza quota oraria per ogni ora eccedente le otto ore fino al limite dell'orario normale di cui all' del Contratto operai ferma rimanendo la corresponsione dell'intera quota oraria maggiorata della relativa percentuale, per il lavoro straordinario. Il beneficio di cui al precedente comma non compete agli addetti alla distribuzione nel caso in cui ai medesimi sia già riservato aziendalmente un particolare trattamento economico giornaliero. In ogni caso tale trattamento non deve essere inferiore al predetto beneficio contrattuale. Le indennità di cui al precedente comma non verranno corrisposte nel caso in cui si verificasse la condizione prevista dal comma 4 del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-3-6

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