CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte V›Parte V
Art. 7
DECORRENZA
In vigore dal 14 dic 1960
Il presente accordo entra in vigore a partire dal periodo di paga in corso alla data del 18 marzo 1958 ed avrà la durata fino al 28 febbraio 1960.
Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera R.R.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-7-6