CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte VParte V

Art. 2

INDUMENTI DA LAVORO

In vigore dal 14 dic 1960
Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un particolare disagio verranno forniti i seguenti indumenti protettivi: a) zoccoli di legno o calzature equivalenti a tutti coloro che lavorano (uomini e donne) normalmente in ambienti con pavimenti bagnati; b) grembiule e cuffia alle donne e tuta o indumento equivalente agli uomini, quando il personale deve adempiere a lavori in locali od alla presenza di macchine che possano accelerare la normale usura di indumenti; c) per il personale addetto alla distribuzione, le eventuali situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda in materia di indumenti da lavoro verranno sancite, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale. Analogamente si opererà per quanto riguarda eventuali situazioni di fatto in ordine a indumenti da lavoro diversi da quelli previsti ai punti a) e b).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-2-6

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