CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IVParte IV

Art. 11

INDENNITÀ SPECIALE - OPERAI - INTERMEDI - IMPIEGATI

In vigore dal 14 dic 1960
In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione dei premi di produzioni e a rendimento, le parti dopo aver tenuto presente d'altro canto le particolari caratteristiche del settore, convengono la istituzione di una indennità speciale annua nelle seguenti misure: TABELLA OPERAI Uomini: superiori ai 20 anni: Operai specializzati.................... L. 37.700 Operai qualificati..................... L. 33.800 Manovali specializzati................... L. 32.000 Manovali comuni...................... L. 30.000 dai 18 ai 20 anni: Manovali specializzati................... L. 29.800 Manovali comuni...................... L. 27.500 dai 16 ai 18 anni: Manovali specializzati................... L. 23.000 Manovali comuni...................... L. 21.400 inferiori ai 16 anni: Manovali comuni...................... L. 14.800 Donne: superiori ai 18 anni: 1ª Categoria........................ L. 28.700 2ª Categoria........................ L. 27.700 3ª Categoria........................ L. 26.200 dai 16 ai 18 anni: 3ª Categoria........................ L. 18.400 inferiori ai 16 anni: 3ª Categoria........................ L. 14.800 TABELLA EQUIPARATI ===================================================================== | Uomini | Donne ===================================================================== 1° grado - superiori ai 21 anni | L. 52.500 | L. 42.800 2° grado - superiori ai 21 anni | L. 39.000 | L. 30.300 IMPIEGATI ===================================================================== | Uomini | Donne ===================================================================== Cat. 1ª superiori ai 21 anni | L. 74.700 | L. 72.100 Cat. 2ª superiori ai 21 anni | L. 56.200 | L. 47.600 Cat. 2ª inferiori ai 21 anni | L. 48.800 | L. 41.300 Cat. 3ª A superiori ai 21 anni | L. 41.800 | L. 35.700 Cat. 3ª A dai 19 ai 21 anni | L. 39.600 | L. 33.600 Cat. 3ª A dai 18 ai 19 anni | L. 35.100 | L. 27.800 Cat. 3ª A dai 17 ai 18 anni | L. 30.200 | L. 25.500 Cat. 3ª A inferiori ai 17 anni | L. 27.900 | L. 23.600 Cat. 3ª B superiori ai 21 anni | L. 35.400 | L. 30.200 Cat. 3ª B dai 19 ai 21 anni | L. 33.800 | L. 28.700 Cat. 3ª B dai 18 ai 19 anni | L. 30.400 | L. 23.700 Cat. 3ª B dai 17 ai 18 anni | L. 25.600 | L. 21.600 Cat. 3ª B inferiori ai 17 anni | L. 24.100 | L. 20.400 Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della indennità suddetta per quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato presso l'azienda arrotondando ad un mese le frazioni superiori ai quindici giorni. L'indennità in parola verrà corrisposta in quattro rate trimestrali pagabili al 31 marzo 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In casi particolare ed a richiesta dei singoli dipendenti, la Ditta anticiperà degli acconti sulla parte di indennità già maturata. Nel caso di assenze dal lavoro per qualsiasi ragione, qualora nel corso di un mese di calendario esse superino le quattordici giornate per gli operai e le sedici per gli impiegati, sarà dedotto dalla quota trimestrale un importo corrispondente alle assenze stesse. L'importo da detrarre verrà calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei. Sono assorbibili le somme eventualmente corrisposte dalle aziende, qualunque siano state le modalità ed il titolo, nel corso del primo trimestre 1953 nei limiti della parte eccedente i 19/24 dell'indennità speciale annua prevista nel presente articolo. Pertanto l'indennità stessa per il 1953 sarà corrisposta per i 19/24 delle somme previste nella tabella, salvo che per i casi di cui al comma precedente. Detta indennità non è suscettibile di alcuna variazione in rapporto ad eventuali variazioni in più e in modo degli elementi costituenti la retribuzione. Questa indennità speciale verrà computata per tutti gli istituti contrattuali, fatta eccezione per quello relativo alle maggiorazioni di cui all' Parte I Operai, all' Parte II Intermedi e all' Parte III Impiegati. Limitatamente ai fini del calcolo per tali istituti l'importo annuo dell'indennità sarà diviso per 2504 per ottenere la corrispondente indennità oraria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-11-4

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