CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IV›Parte IV
Art. 6
CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 14 dic 1960
Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, metterà a disposizione del lavoratore che ne farà richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della categoria, nella quale il lavoratore stesso è stato inquadrato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-6-5