CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IVParte IV

Art. 3

ASPETTATIVE PER CARICHE SINDACALI

In vigore dal 14 dic 1960
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettiva non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità ai soli fini dell'indennità di licenziamento e non agli effetti della gratifica natalizia, del godimento delle ferie, ecc.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-3-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo