CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IVParte IV

Art. 5

CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA

In vigore dal 14 dic 1960
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve diritto il rapporto di lavoro ed in tale caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro. In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto ai preavviso ed alla indennità, di anzianità nonché alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-5-5

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