CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte V›Parte V
Art. 4
CATEGORIE OPERAI
In vigore dal 14 dic 1960
Tenuto conto della diversità di situazioni tecnico-produttive esistenti nelle varie aziende del settore, si conviene di demandare agli Organi Aziendali con l'assistenza delle Organizzazioni periferiche il compito di determinate, aziendalmente, le qualifiche degli operai addetti alle fabbriche di acque e bevande gassate.
Eventuali controversie che dovessero sorgere in tale materia, saranno deferite e risolte dalle Associazioni stipulanti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-4-6