CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte VParte V

Art. 5

GENERI IN NATURA

In vigore dal 14 dic 1960
Qualora nelle fabbriche di acque e - bevande gassate esista la consuetudine di concedere gratuitamente o a prezzo ridotto bevande ai dipendenti, si conviene che le situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda vengano sancite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-5-6

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