CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte V›Parte V
Art. 1
INDENNITÀ DISAGIO FREDDO
In vigore dal 14 dic 1960
A quei lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in celle frigorifere, per il tempo effettivo da essi trascorso in detti ambienti, sarà concessa una indennità denominata indennità disagio freddo" pari al 6% del salario contrattuale base e della contingenza del manovale comune. Agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti freddi di cui sopra verranno sommati i singoli periodi.
Dal computo totale la frazione ai 30 minuti verrà esclusa, mentre verrà arrotondata ad ora la frazione superiore ai 30 minuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-1-6