CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IParte I

Art. 9

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 14 dic 1960
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e fissato in 60 ore settimanali, ripartite in non più di dieci ore giornaliere. Sono esclusi da tale limitazione gli addetti alla distribuzione alla clientela per i quali, date le particolari e differenti situazioni aziendali in materia di distribuzione delle acque gassate, si conviene che le situazioni di fatto esistenti in ciascuna azienda vengano sancite purchè non in contrasto con le norme di legge, salvo eventuali perfezionamenti, mediante accordi in sede aziendale. In caso di mancato accordo per tali stipulazioni interverranno le Associazioni di Categoria stipulanti. Sono esclusi inoltre dalle limitazioni gli addetti ai lavori discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-9

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