CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte IParte I

Art. 6

VISITA MEDICA

In vigore dal 14 dic 1960
L'azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa o dell'ufficiale sanitario, nei limiti previsti dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-6

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