CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I›Parte I
Art. 6
VISITA MEDICA
In vigore dal 14 dic 1960
L'azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa o dell'ufficiale sanitario, nei limiti previsti dalla legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-6