CCNL 18 Marzo 1958 per i lavoratori addetti all'industria delle acque Parte I›Parte I
Art. 2
ASSUNZIONE
In vigore dal 14 dic 1960
L'assunzione degli operai verrà effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformità delle norme di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1393#art-cmp-2