CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 7

PRECEDENZE

In vigore dal 13 dic 1960
Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie o ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessità familiari e sempre che questi abbiano i requisiti e la idoneità necessari. L'esercizio di tale precedenza dovrà, essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-7

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