CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 4

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 13 dic 1960
L'assunzione al lavoro è fatta con periodo di prova della durata massima di sette giorni di calendario che potrà prorogarsi non oltre, in ogni caso, i quindici giorni di calendario. Durante il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto. Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può risolvere, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso nè indennità. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascerà senz'altro l'Azienda ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro. Trascorso il periodo di prova, il lavoratore che venga mantenuto in servizio si intenderà assunto, a tutti gli effetti, dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova stessa. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa Azienda e per le stesse mansioni nel triennio precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo