CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 3

DOCUMENTI

In vigore dal 13 dic 1960
All'atto dell'entrata in servizio il lavoratore deve presentare, oltre quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) documento di identificazione; 2) libretto di lavoro; 3) tessera e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto; 4) lo stato di famiglia, se capo di famiglia, e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari. È inoltre in facoltà dell'Azienda di richiedere all'operaio il certificato penale, di data non anteriore a tre mesi, nonché i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni sul libretto di lavoro, sempre che il lavoratore ne sia in possesso. L'operaio dovrà pure dichiarare alla Direzione della, Azienda la sua residenza, impegnandosi a segnalare altresì gli eventuali cambiamenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-3

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