CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai
Art. 3
DOCUMENTI
In vigore dal 13 dic 1960
All'atto dell'entrata in servizio il lavoratore deve presentare, oltre quelli richiesti per legge, i seguenti documenti:
1) documento di identificazione;
2) libretto di lavoro;
3) tessera e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto;
4) lo stato di famiglia, se capo di famiglia, e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
È inoltre in facoltà dell'Azienda di richiedere all'operaio il certificato penale, di data non anteriore a tre mesi, nonché i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni sul libretto di lavoro, sempre che il lavoratore ne sia in possesso.
L'operaio dovrà pure dichiarare alla Direzione della, Azienda la sua residenza, impegnandosi a segnalare altresì gli eventuali cambiamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-3