CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 5

ASSENZE

In vigore dal 13 dic 1960
Tutte le assenze dal lavoro debbono essere giustificate, salvo caso di forza maggiore, non oltre il giorno successivo a quello in cui si è verificata l'assenza stessa. Le assenze arbitrarie potranno essere punite a termini degli (provvedimenti disciplinari).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-5

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