CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 43

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 13 dic 1960
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all' o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti: a) ammonizione verbale o scritta; b) multa fino a tre ore di normale retribuzione; c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro; d) licenziamento ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-43

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