CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai
Art. 40
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 13 dic 1960
In caso di morte dell'operaio l'indennità di licenziamento e la indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposte secondo le norme di cui all'art. 2122 del Codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-40