CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 38

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 13 dic 1960
La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, esclusi i casi previsti dall', dà diritto all'operaio a, percepire una indennità - ragguagliata, alla retribuzione globale di fatto - (paga base di fatto, indennità di contingenza eventuali terzi e quarti elementi) nella seguente misura: a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianità fino al 5° compiuto; b) giorni 10 (80 ore) dal 6° al 10° anno compiuto; c) giorni 12 (96 ore) dall'11° al 18° anno compiuto; d) giorni 35 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto. L'indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente alla data di entrata in vigore del presente contratto: l'anzianità già maturata alla entrata in vigore del presente contratto verrà peraltro calcolata agli effetti dell'applicazione delle maggiori indennità di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo. Per l'anzianità maturata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente contratto, si aggiungerà al numero di giorni previsto dal precedente contratto nazionale di categoria, mezza giornata per ogni anno di anzianità per i primi due scaglioni ed una giornata per il terzo scaglione. L'indennità di licenziamento è frazionabile a mese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-38

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