CCNL 28 luglio 1952 per i dipendenti operai

Art. 39

DIMISSIONI

In vigore dal 13 dic 1960
In caso di dimissioni l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennità di licenziamento prevista dall'articolo precedente: 1) Il 50% per gli aventi anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti, salvo quanto detto al successivo comma; 2) Il 75% per gli aventi anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti 3) Il 100% per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti. Per poter avere diritto alla competenza di cui al punto 1) il lavoratore dimissionario deve aver compiuto il secondo anno di servizio: se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato. L'intero trattamento di cui al punto 3) è dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, alle operaie dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sarà usato all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, del 55° anno di età se donna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-25;1389#art-clp-39

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